La normativa in materia di Superbonus distingue espressamente gli interventi di risparmio energetico in due categorie: interventi trainanti interventi trainati. Gli interventi trainanti sono soltanto due: quelli di coibentazione delle superfici disperdenti dell'edificio e quelli di sostituzione degli impianti di riscaldamento. Nell'ambito degli interventi di coibentazione, come previsto dal nuovo testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, introdotto con un emendamento dalla legge di bilancio, rientrano ora espressamente quelli relativi alla coibentazione del tetto. Il testo infatti precisa che "gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente". Di conseguenza poiché la legge riconosce la possibilità di ottenere la detrazione del 110% agli interventi trainati esclusivamente nel caso in cui questi siano eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti, non è possibile considerare la coibentazione del tetto tra gli interventi trainati, come peraltro chiarito anche dall'Agenzia delle entrate con la risposta 43/2021. L'Agenzia ha infatti precisato che gli interventi di riqualificazione globale, tra i quali rientrano anche quelli sul tetto per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%, non godono del Superbonus in quanto in quanto tale misura non prevede alcuna distinzione tra interventi trainati e trainanti, ma considera la riqualificazione energetica come un unicum a se stante e non in combinazione con altri lavori.
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