L'edificio con più unità immobiliari distintemente accatastate è a tutti gli effetti un condominio. E' possibile considerare gli appartamenti che lo compongono come funzionalmente indipendenti, come precisato dal coma 1-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio, solo se hanno un accesso indipendente dalla strada e almeno tre su quattro impianti indipendenti (acqua, luce, gas, riscaldamento), ossia deve essere diretto l'allaccio alla rete della fornitura e non passare tramite rete condominiale e poi avere il contore privato.
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