Il comma 10 dell'art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per il superbonus energetico per un massimo di due unità immobiliari per uso residenziale distintamente accatastate, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Non ci sono limiti al numero di unità immobiliari in caso di Superbonus.
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