Ai fini del superbonus è necessario che l'intervento di coibentazione interessi una superficie superiore a quella del 25% della superficie complessiva disperdente lorda dell'edificio. Non è richiesto che l'intervento riguardi esclusivamente le superfici dotate di intonaco, dato che, ad esempio, è possibile considerare anche eventuali interventi di coibentazione del tetto o del lastrico solare al fine di raggiungere il requisito richiesto e garantire il salto di due classi energetiche dell'edificio. Se si raggiunge la dimensione minima della superficie richiesta è possibile, ai fini del salto di due classi energetiche, considerare nell'intervento anche la sostituzione delle finestre delle scale applicando anche in questo caso la detrazione del 110%. Viceversa se non è possiibile intervenire sulla superficie richiesta, ovvero se non è comunque possibile ottenere il salto di due classi energetiche dell'edificio, è comunque ammesso il bonus facciate a patto che vengano rispettati i requisiti di trasmittanza tecnica termica richiesti dalla normativa. Nel bonus facciate rientra anche la pittura dei frontalini dei cornicioni, mentre quest'agevolazione non è applicabile per la sostituzione degli infissi in quanto questi non rientrano tra le superfici opache della facciata, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 2 del febbraio 2020.. In questo caso l'agevolazione per la sostituzione degli infissi resta quella ordinaria del 50%.

Commenti recenti