Gentile lettore,
la citata circolare 112/2021 al par. 3.4 specifica che perdono il diritto al trattamento aggiuntivo del fondo esattoriali i soggetti che accedono ai trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO fra cui anche quota 100 e 102. Nel caso in cui accedesse a quota 102, dunque, per conseguire i trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'AGO ai sensi di disposizioni diverse dell'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n.
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