Gentile lettore,
si conferma la divisione in due quote per i lavoratori che godono del metodo misto (una retributiva e una contributiva, calcolata dal 1996, senza differenza di metodo di calcolo fra montante contributivo acquisito dal 1996 e dal 2012). La quota di metodo retributivo, calcolandosi sulle ultime annualità stipendiali, sarà suscettibile di decremento in caso di progressiva diminuzione del suo stipendio; l'entità del danno è calcolabile solo in riferimento alla percentuale di riduzione della retribuzione e alla durata di tale trend negativo.
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