Non fu delitto passionale, non fu per gelosia. Il movente che spinse M'hamed Chamekh, 42enne marocchino condannato all'ergastolo (con isolamento diurno di 4 mesi) per l'omicidio dell'ex compagna, la 32enne Atika Gharib, fu un "movente femminicida".
Per l'avvocata Marina Prosperi, che ha rappresentato l'intera famiglia della vittima, costituita parte civile, le motivazioni della Corte d'Assise di Bologna segnano "un importante salto nella giurisprudenza, che riconosce come aggravante di genere, il movente di un femminicidio, poiché determinato in una cornice maschilista, 'il possesso virile sulla donna', e patriarcale nel quale si misura 'il malconcepito senso dell'onore'". Per la legale "sono due parole inserite in una sentenza di 22 pagine, ma sono un grande passo nella tutela e nella difesa delle donne".
Un "movente abietto" – sottolineano infatti i giudici della Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello – un "movente femminicida, maturato per riaffermazione della volontà di possesso 'virile' sulla donna, e per barbara necessità di vendicare il proprio malconcepito senso di onore, cui non si è accompagnato alcun pentimento; anzi l'omicidio è stato rivendicato con orgoglio e soddisfazione". La sentenza è stata emessa lo scorso febbraio.
La donna fu trovata carbonizzata in un casolare abbandonato a Castello d'Argile, nel Bolognese, il 2 settembre 2019. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 42enne attirò la donna con la promessa di restituirle i documenti che le aveva sottratto tempo prima, quando lei, che era residente a Ferrara, lo aveva cacciato di casa e denunciato per molestie nei confronti della figlia minorenne. A carico dell'uomo c'era anche un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata e dalla ragazzina. La vittima aveva raggiunto poi Chamekh e una volta nel casolare il 42enne l'avrebbe soffocata: subito dopo, per cancellare le prove, diede fuoco al corpo e all'edificio.
di
Giuseppe Baldessarro
Per i giudici "non si è trattato di un movente passionale, né maturato esclusivamente in sentimenti di gelosia, che alcuni più datati precedenti di legittimità escludono rientri nell'aggravante in esame. E' emerso evidente come la condotta omicidiaria non sia stata improvvisata – si legge nelle motivazioni della condanna – e tanto meno d'impeto, ma sia maturata e si sia radicata negli intenti dell'omicida, sia stata annunciata nelle minacce di morte, poi attuata secondo un piano predeterminato, comprensivo dell'inganno per attirare la vittima e condurla seco nel luogo dell'omicidio, della scelta di questo, dell'apprestamento del necessario per compiere il delitto e per nascondere le tracce, della fuga all'estero successiva".
di GIUSEPPE BALDESSARRO
di GIUSEPPE BALDESSARRO
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