In riferimento al Superbonus di tipo energetico, il comma 10 dell'ar. 119 del decreto rilancio stabilisce che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Quindi ciascun proprietario non può avere più di due pratiche a suo nome per i relativi interventi su immobili diversi.
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