Il processo è iniziato a gennaio, e riguarda un caso molto noto avvenuto in provincia di Brescia nel 2015, quando l'imprenditore Mario Bozzoli, titolare di una fonderia a Marcheno, sparì nel nulla. Dopo indagini e colpi di scena, la procura indicò come colpevole del suo omicidio il nipote, Giacomo Bozzoli, 31enne all'epoca dei fatti, accusandolo di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla distruzione di cadavere. Un omicidio commesso per un conflitto familiare di lunga data e che avrebbe avuto come teatro proprio la fonderia: secondo le accuse, infatti, il nipote si liberò del corpo dello zio bruciandolo in uno dei forni dello stabilimento. E adesso proprio quel caso torna di attualità, per la protesta della Lav, la lega antivivisezione, che ha scritto una lettera aperta al presidente del tribunale di Brescia e al procuratore capo contestando la scelta del presidente della Corte d'Assise di Brescia Roberto Spanó di effettuare un esperimento, gettando un maiale in un forno da fonderia per valutare gli effetti e capire se effettivamente non rimangono più tracce, come emerso durante il dibattimento a carico di Giacomo Bozzoli.
di
Ilaria Carra
"Pare opportuno rilevare come tale esperimento giudiziale si ponga in potenziale contrasto con la normativa europea e nazionale, anche costituzionale, a tutela degli animali, che codesto Tribunale non ha mancato negli anni di interpretare in maniera rigorosa, ed appaia potenzialmente suscettibile di integrare una condotta penalmente rilevante, consistente nel destinare all'abbattimento un animale, potenzialmente curabile, senza necessità, attesa l'assenza di qualsivoglia notizia in merito all'impossibilità di ricorrere a cure salvavita nei suoi confronti". Scrive la Lav nella lettera.
Per i giudici oggi resta valida l'ipotesi che il corpo dell'imprenditore possa essere stato gettato in un forno della fonderia di Marcheno. La Lav chiede l'annullamento dell'esperimento: "In linea con la disciplina europea, costituzionale e nazionale, in caso di uccisioni non necessitate di animali – non previste e quindi scriminate da leggi speciali – è potenzialmente ipotizzabile la violazione dell'articolo 544 -bis del codice penale, uccisione di animali".Original Article
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