Nel primo articolo è indicata la mission della legge, ovvero "la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita". La proposta di legge sul fine vita, attesa da anni, è al giro di boa. La Camera in mattinata ha dato il via libera all'articolo 4, che disciplina i requisiti e la forma della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e all'articolo 5 (sulle modalità della morte volontaria medicalmente assistita). La maggioranza è divisa: da una parte gli ex giallorossi, dall'altra il centrodestra, contrario alla legge assieme a Fratelli d'Italia. Ma le votazioni in Aula sugli oltre 200 emendamenti finora hanno dato ragione a Pd, M5S, Leu e Iv, che hanno respinto tutte le proposte di modifica esaminate, compresi i tentativi di blitz sugli emendamenti soppressivi e su alcuni testi 'svuota legge'.
Il voto finale sul provvedimento nell'Aula di Montecitorio è atteso intorno alle 14, poi i riflettori si sposteranno al Senato, dove gli equilibri numerici più risicati preoccupano i sostenitori della legge, con il timore che l'intero provvedimento possa naufragare, come avvenuto sul ddl Zan contro l'omofobia.
Tra le novità più importanti del nuovo testo ci sono l'introduzione dell'obiezione di coscienza per medici e personale sanitario e specifiche più stringenti delle condizioni per poter accedere al suicidio assistito. Ma vediamo nel dettaglio tutti i punti del ddl.
Fine vita, ok della Camera a morte medicalmente assistita. Valanga di emendamenti, agguati dietro l'angolo
di
Giovanna Casadio
Il disegno di legge sul fine vita
Il testo rende non più punibile il fine vita se praticato autonomamente dal paziente. Si tratta del suicidio medicalmente assistito, pratica differente dall'eutanasia dove a particarlo invece sono i medici. Il testo licenziato dalle commissioni recepisce la sentenza del 2019 della Corte costituzionale che ha chiesto al Parlamento di colmare il vuoto normativo, dopo essersi pronunciata sul caso di Marco Cappato, processato e poi assolto per avere aiutato Dj Fabo a morire. La sentenza aveva stabilito che non può essere punito chi agevola il suicidio di un malato terminale a patto che sussistano una serie di condizioni, tra cui l'irreversibilità della malattia, che questa sia fonte di gravi sofferenze, la piena coscienza del paziente e la sua dichiarata volontà di porre termine a tale condizione, il fatto che il malato sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno.
In otto articoli la legge sana il ritardo e l'incapacità della politica italiana di affrontare la questione sul fine vita. Le vicende di Piergiorgio Welby, Eluana Englaro, oltre che di Dj Fabo, e infine la scelta di Mario, l'uomo tetraplegico che ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di porre fine alla propria sofferenza, tutto questo è approdato in Parlamento. Ma cosa dice il testo.
Chi può farne richiesta
Sono posti una serie di paletti. Dai relatori, il dem Alfredo Bazoli e il grillino Nicola Provenza sono state accolte alcune richieste della destra, nella speranza di una condivisione che evitasse alla legge sul fine vita, il naufragio del ddl Zan contro l'omofobia. Può chiedere il suicidio assistito il paziente maggiorenne, in grado di intendere di volere, che sia stato già coinvolto in un percorso di cure palliative e le abbia rifiutate. Deve essere affetto da una patologia irreversibile e da prognosi infausta, che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili. Inoltre – ed è uno dei punti che la sinistra e i radicali contestano – il paziente deve essere tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
La richiesta
Deve essere indirizzata dal medico di medicina generale o dal medico che ha in cura il paziente. Spetterà poi al comitato di valutazione clinica dare il via libera.
Obiezione di coscienza
I medici e in genere il personale sanitario possono sollevare l'obiezione di coscienza. Però gli ospedali pubblici sono tenuti in ogni caso ad assicurare che sia possibile esercitare il diritto al suicidio assistito. Spetta alle Regioni il controllo.
Non c'è reato per il medico
Espressamente riconosciuta l'esclusione della punibilità per i medici e il personale sanitario. Quindi gli articoli del codice penale 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) non si applicano ai sanitari che chiamati al suicidio assistito.
Sanatoria retroattiva per i condannati
Non è punibile chi sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della legge.
La differenza con l'eutanasia
Non si parla qui dell'articolo 579 del codice penale che riguarda l'omicidio del consenziente, l'eutanasia, su cui sono state raccolte un milione e 200 firme mila per il referendum abrogativo, bocciato una settimana fa dalla Consulta.
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