Ai fini dell'applicazione del Superbonus è necessario che l'edificio condominiale sia sia riscaldato, ma non è obbligatorio che sia dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato. Nell'asseverazione da inviare all'Enea, infatti, è espressamente contenuta questa possibilità, ossia è possibile applicare il Superbonus a prescindere dalla presenza o meno del riscaldamento centralizzato. come precisato dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo con la circolare 30/2020 del 22 dicembre scorso, anche la semplice presenza di una stufa a legna consente di considerare l'immobile come dotato di un impianto di riscaldamento. Quindi nella redazione dell'Ape convenzionale iniziale il tecnico dovrà tener conto di questa situazione ed effettuare i calcoli dichiarando che si tratta, appunto, di un edificio riscaldato ma senza riscaldamento centralizzato. Il fatto che ci sia una condomino non interessato a partecipare non è rilevante ai fini del calcolo dell'Ape convenzionale perché questo non viene effettuato con verifiche nelle singole unità immobiliari ma, esclusivamente a livello dell'edificio. In questa situazione se è sufficiente l'esecuzione del cappotto per ottenere la riduzione di due classi energetiche anche la sostituzione degli impianti di riscaldamento presenti dei singoli appartamenti potrà usufruire del Superbonus come intervento trainato. Quanto infine ai garage non di pertinenza di unità abitativa, questi debbono essere considerati nel conteggio ai fini del calcolo del tetto di spesa, come chiarito con la circolare 30/2020.
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