Il Superbonus è riconosciuto a tutti i contribuenti privati, non titolari di partita Iva, che sostengono interventi per la ristrutturazione ai finni di risparmio energetico di un immobile per uso abitativo. Il fatto che successivamente l'immobile venga dato in locazione, qualunque sia la formula con la quale si decide di mettere a reddito l'appartamento, non ha nessuna influenza da questo punto di vista, in quanto non cambiano nell'accatastamento, né la condizione di soggetto Irpef non titolare di partita Iva.Si tratta una condizione che viene verificata soltanto al momento nel quale viene richiesta l'agevolazione, sia nel caso del superbonus sia per quel che riguarda tutte le al gli altri interventi che danno diritto alle detrazioni sugli immobili. Per il Superbonus peraltro, al momento della richiesta del visto di conformità, come indicato espressamente nella circolare 30 2020 dell'Agenzia delle entrate, tra i documenti da presentare al Caf c'è la dichiarazione del possesso dell'immobile e del fatto che al momento in cui si presenta la pratica si tratti di un immobile ad uso abitativo. È del tutto influente l'utilizzo futuro dell'immobile. Quindi non c'è alcun rischio di perdere le detrazioni, o di dover restituire le somme anticipate in caso di cessione del credito, nel caso in cui al termine dell'intervento l'immobile venga dato in locazione sia direttamente sia tramite altri soggetti, anche se da questi destinato ad uso commerciale.

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