Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.
Nel rispondere al lettore, considerato il carattere di informazione divulgativa della presente Rubrica, potrà essere opportuno premettere in che consiste la differenza tra carte di credito e carte di debito.
Entrambe sono strumenti di pagamento collegati a un conto corrente: con la prima il cliente può effettuare un acquisto presso un venditore convenzionato con il circuito di emissione della carta e regolare il pagamento alla scadenza prestabilita; meno frequente, ma possibile, è l'utilizzo della carta di credito per ottenere anticipazioni di contanti. In questo caso, l'operazione è assoggettata a commissioni a carico del cliente, è ciò spiega perché per il prelievo di contanti è molto più comune lo strumento della carta di debito.
Quest'ultima altro non è che la normale carta "bancomat", che tutti conosciamo, che può essere utilizzata sia per il prelievo di contante presso sportelli automatici (con commissioni molto più contenute, o addirittura senza commissioni) sia per il pagamento di un acquisto.
In entrambi i casi l'addebito nel conto corrente del cliente è immediatamente successivo all'utilizzo della carta.
Venendo specificamente alla domanda del lettore, l'analisi del singolo caso imporrebbe l'esame attento della documentazione contrattuale; è infatti poco probabile che il contratto non preveda affatto la possibilità per la banca, a certe condizioni, di recedere dallo stesso.
Infatti, tale facoltà è espressamente contemplata dall'articolo 125 quater del Testo unico bancario (decreto legislativo 1.9.1993 n. 385) che prevede il diritto del finanziatore di "sospendere, per giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore".
Naturalmente, non è possibile fornire una risposta mirata sul singolo caso rappresentato senza un approfondito esame della documentazione da parte di un professionista.
Però in astratto, la facoltà di recesso e di sospensione da parte della banca esiste. In tal caso, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 13.6.2018 n. 15500), per poter segnalare l'avvenuto recesso dal contratto alla Centrale d'allarme interbancaria (Cai), la banca ha l'obbligo di avvertire preventivamente il cliente.
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