La lettrice incolla la risposta di Wind 3.
"Gentile Cliente,
in riferimento alla tua segnalazione del 30/09/2020 identificata con numero 1284301036, desideriamo fornirti gli opportuni chiarimenti.
Ti comunichiamo di aver effettuato le necessarie verifiche e dai nostri controlli risulta che il Contratto N° 1465068072363 è stato sottoscritto in data successiva al 3 Settembre 2018, ovvero quando aveva la possibilità di scegliere l'offerta che non prevede la fornitura obbligatoria del modem a pagamento e per tale ragione la tua richiesta non rientra nel perimetro di applicazione della Delibera AGCOM 348/18/CONS.
Per gestire la tua linea in ogni momento, accedi o registrati alla nostra AREA CLIENTI WINDTRE e scarica l'APP dal link https://www.windtre.it/guida-app/. Entra in CHAT con WILL e con il nostro team di consulenti per ogni esigenza.
Cordiali saluti."
E poi ci chiede: "È corretto? La data in cui ho sottoscritto il contratto fa tutta la differenza? Al momento della sottoscrizione (ahimè, telefonica, mai più!) non mi è stato chiesto se volevo rinunciare al modem, e comunque, anche se lo avessi accettato "senza accorgermi" (per non dire altro), con il recesso dovrei avere comunque diritto a restituirlo interrompendo il pagamento delle rate, giusto?".
Già in passato ci è stato segnalato che gli operatori a volte hanno difficoltà a gestire l pratica della domiciliazione delle bollette. Forse i requisiti di sicurezza ingessano questa procedura e non le si dà seguito, in alcuni casi. Comunque, gli utenti possono sempre controllare le fatture via pagina personale sul sito dell’operatore (“area clienti”) o app, scrive l’operatore; e chiederne l’invio per mail.
Anche per il modem, la risposta dell’operatore è formalmente corretta. La ratio è che fino a settembre 2018 gli utenti erano obbligati a prendere il modem proprietario fornito dal gestore (e pagarlo). Pratica che Agcom – sulla scorta della normativa comunitaria – ha giudicato illecita (come poi confermato anche dalla giustizia amministrativa); di qui è scattato il diritto dell’utente a restituire il modem per non doverlo più pagare. E, sui nuovi contratti, la possibilità di abbinare alla linea un modem a propria scelta.
Ne deriva che da settembre l’utente, avendo la possibilità di prendere un modem qualsiasi, se poi sceglie quello dell’operatore deve sottostare alle relative condizioni contrattuali; ossia pagarne le rate anche dopo la disdetta (senza possibilità di restituirlo).
Alcune associazioni per i diritti degli utenti (come la Free Modem Alliance) hanno notato che questa scelta in certi casi è indebolita dalle pratiche di vendita dell’operatore. Come riscontrato anche dal lettore in questione, il marketing telefonico o il negozio omette di citare agli utenti la possibilità di avere un modem alternativo.
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