Proroga in arrivo per il Superbonus grazie alla legge di Bilancio, che amplia anche la portata dell'agevolazione. Alla vigilia dell'approvazione del testo con le novità arriva intanto una nuova circolare dell'Agenzia delle entrate, la numero 30, che raccoglie le risposte ai quesiti fornite nei mesi scorsi. Di rilievo i chiarimenti per le Onlus e gli altri enti del nom profit, per gli immobili vincolati e per i condomini composti da più unità immobiliari.
Superbonus edilizio, tutte le regole per sfruttare lo sconto fiscale. Le risposte dell'esperto ai lettori
Antonella Donati
Superbonus ad ampio raggio per Onlus e non profit
Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento, senza alcuna differenza, quindi, rispetto alla categoria catastale e alla destinazione dell’immobile. Inoltre per questi enti è possibile ottenere l'agevolazione su tutte le unità immobiliari e non solo su due.
I tetti di spesa in condominio
Negozi, box e cantine e anche unità immobiliari di categoria A/1 vanno conteggiate per determinare il tetto di spesa ammesso alla detrazione per gli interventi da realizzare sulle parti comuni. Non è rilevante il fatto che pertinenze o locali commerciali non siano riscaldati, o che gli immbili in categoria A/1 non possano usufruire del Superbonus per gli interventi trainati. In caso di impianto centralizzato che non serve tutti gli appartamenti, questi vanno conteggiati e il Superbonus spetta anche ai loro proprietari.
Ape e salto di classe per gli interventi nei singoli appartamenti
Sempre in ambito condominiale per la messa a punto dell'Ape pre intervento occorre sempre considerare l'edificio nella sua interezza, mentre gli eventuali Ape esistenti riferiti alle singole unità immobiliari non sono utilizzabili. Nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, infatti, è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio e non occorre attestare quello del singolo immobile, anche se nel caso di interventi sull’involucro dell’edificio è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola unità immobiliare.
Il fotovoltaico
Sì all'installazione del fotovoltaico solo sulle pertinenze, ad esempio sui box o sulla copertura dei posti auto. Unica condizione è che si esegua un intervento trainante riferito all'edificio condominiale. Agevolato anche il potenziamento di impianti già esistenti, entro i limiti di potenza massima prevista pari a 20KW.
I condomini con più edifici
Quando il condominio è composto da più edifici e non tutti sono interessati al Superbonus per la coibentazione, la verifica del salto di classe va fatta sui singoli edifici. Se invece si tratta di sostituire un impianto di riscaldamento centralizzato che serve più palazzine, la verifica va fatta a livello condominiale e le palazzine per le quali non si raggiunge l'obbiettivo non posso usufruire del Superbonus.
Gli appartamenti nei palazzi vincolati
In caso di condomii vincolati sui quali non è possibile realizzare interventi trainanti come il cappotto esterno, possono usufruire del Superbonus gli interventi trainati effettuati dai proprietari nei singoli appartamenti. In questo caso la verifica del salto di due classi va effettuata con riferimento all'abitazione interessata e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
Bonus mobili per il consolidamento anche in caso di cessione del credito
Infine la circolare conferma la possibilità di ottenere il bonus mobili anche in caso di Superbonus antisismico, considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre bonus mobili spetta anche in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
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