Nel 2018 l’associazione Prima gli ultimi aveva fatto ricorso contro il Comune di Parma per il nuovo regolamento che disciplinava il sostegno economico ai progetti di vita in favore delle persone con disabilità residenti nel distretto di Parma.
Il Consiglio di Stato con una sentenza inappellabile pubblicata il 10 dicembre ha dato ragione all’associazione.
Il motivo del contendere era la decisione su chi aveva diritto a riduzioni o esenzioni dal pagamento di servizi non sanitari, l’Amministrazione aveva infatti incluso nel reddito ai fini dell’Isee anche gli assegni di accompagnamento e le pensioni di invalidità.
I giudici amministrativi di Roma, riunitisi lo scorso 19 novembre in videoconferenza – come prevedono le norme anti contagio da Covid-19 – hanno tuttavia sancito l’illegittimità di questa misura del Comune di Parma.
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La decisione ribalta quanto aveva determinato il Tar, che aveva ritenuto fondate le eccezioni in rito sollevate dal Comune dichiarando inammissibile il ricorso, con condanna alle spese dell’associazione ricorrente. In particolare, il TAR aveva ritenuto carente la legittimazione ad agire dell’associazione “per difetto del requisito di rappresentatività e perché non dimostrato alcun interesse ad evitare un pregiudizio per l’intera categoria che vorrebbe rappresentare”. L’associazione Prima gli ultimi infatti era stata “costituita subito prima della presentazione del ricorso, con la finalità di fatto di proporre l’impugnazione”.
Tutte considerazioni che vengono bocciate dal Consiglio di Stato. Come si legge nella sentenza del 10 dicembre, si ritiene che l’associazione “possiede tutti i requisiti richiesti per poter promuovere il ricorso” e che la sentenza del Tar “erroneamente ritiene non sussistere un interesse collettivo ed omogeneo riferibile all’intera categoria rappresentata”.
In merito alla richiesta dei ricorrenti, si evidenziava che il regolamento impugnato, “nel prevedere che i familiari o i tenuti al mantenimento siano chiamati ad una corresponsabilità nel budget di progetto del disabile, si pone in contrasto con quanto delineato dal DPCM 159/2013 che sancisce quale unico debitore dei costi del servizio il disabile stesso e la cui compartecipazione deve essere valutata sulla base del solo ISEE del nucleo ristretto”. Inoltre l’associazione aveva sostenuto la violazione dello stesso decreto che stabilisce “che l’ISEE resta l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati” con criteri unificati della situazione economica e non è contemplata “la pretesa di creare criteri avulsi dall’Isee con valenza derogatoria o sostitutiva”.
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Il collegio ha accolto tutte le censure formulate dall’associazione. “Sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di reddito ai fini del calcolo Isee, – specifica la sentenza – in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità”.
In conclusione, l’appello viene accolto e ordina al Comune di Parma di annullare il regolamento impugnato.
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