Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 24 dell'agosto scorso, il Superbonus è riconosciuto al proprietario per un numero massimo di due unità immobiliari, al netto di eventuali interventi in condominio. Quindi lei in qualità di committente dei lavori non ha diritto alle agevolazioni fiscali per i tre immobili di proprietà, ma soltanto per due di questi in quanto è vero che per gli interventi sui singoli immobili ciascun proprietario non può presentare più di due pratiche a suo nome, fermo restando il diritto ad usufruire del Superbonus per i lavori effettuati sulle parti comuni in qualità di condomino. E' possibile, invece, sia per suo marito che per sua sorella richiedere il Superbonus a proprio nome, in quanto comproprietari dell'immobile. Potranno avere l'agevolazione per intero, sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito o anche come detrazione fiscale, nel caso in cui effettuino gli interventi a proprie spese, dal momento che le norme consentono l'agevolazione in riferimento all'ammontare delle spese pagate a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile. Qualora invece pagassero solo la metà delle spese lei potrebbe avere comunque diritto per gli interventi effettuati su uno degli immobili di cui è comproprietaria e per il quale non può presentare la pratica per il 110%, alle detrazioni per risparmio energeticol a 50% al 65% per la spesa da lei sostenuta.Original Article
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